Scopri verifica dispositivo di interfaccia Corna Impianti Fotovoltaici
Verifica dispositivo di interfaccia, nuove regole
Da 1° agosto ci sono importanti novità riguardo la verifica dispositivo di interfaccia, infatti nel mese di luglio 2016 è stato varato l’aggiornanto alla Norma CEI 0-16 diventando CEI 0-16V2 con entrata in vigore 1° agosto, nel testo della nuova Norma balza subito all’occhio l’articolo 8 riguardante la VERIFICA E MANUTENZIONE DELLE PROTEZIONI:
infatti vengono dettati dei vincoli relativi alla verifica dispositivo di interfaccia (SPI) e dispositivo generale (SPG) con cassetta prova relè certificata, in particolare l’utente attivo è tenuto a eseguire dei controlli periodici seguendo i seguenti punti:
1 – ogni anno, verificando visivamente le regolazione delle protezioni e riportando il risultato su una apposita “Scheda di Manutenzione” (Allegato 10);
2 – ogni 5 anni, verificando mediante cassetta prova relè tutte le funzionalità delle protezioni, incluso il tempo di apertura degli interruttori.
Tutti i risultati dei test eseguiti con la cassetta prova relè, del registro contenente le verifiche visive dovranno essere inviati al Gestore dall’Utente attivo in modalità elettronica, le prove effettuate sul SPG vanno eseguite come descritto nell’Allegato B della Norma CEI 0-16.
In caso vengano effettute modifiche alle apparecchiature di interfaccia/protezione o ad altri apparecchi (es. dispositivi di rincalzo, interblocchi, etc) l’Utente deve informare tempestivamente il Gestore aggiornando gli allegati del regolamento.
In caso di disservizi, eventi straordinari, anomalie rilevate sulla rete e/o presunte anomalie nel funzionamento dei sistemi di misura il Gestore potrà richedere all’Utente di ripetere alcuni controlli in presenza dei proprio personale.
In caso di irregolarità nelle regolazione dei sistemi di protezione potranno essere addebitate dal Gestore.
Qualora gli impianti del Gestore e/o di Terzi abbiano subito danni recati dal malfunzionamento o mancata regolazione dell’impianto in analisi, l’Utente attivo potrà avere addebitato i costi relativi alla riparazioni dei danni cagionati agli impianti altrui.
Le spese da esso sostenute per le attività di verifica, obbligando in seguito l’Utente ad effettuare gli interventi necessari al ripristino della sicurezza e della regolarità del proprio impianto.