Il nuovo Conto Energia

Cosa è il CONTO ENERGIA

E' un meccanismo di incentivazione per la produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici. Il conto energia e' garantito dal gestore della rete elettrica "GSE" per almeno 20 anni e possono accedervi: Privati, Enti e Aziende.

 

IL NUOVO CONTO ENERGIA (Decreto 19 febbr. 2007 - G.U. n. 45 23/02/'07)
Il nuovo decreto di incentivazione del fotovoltaico prevede:

  • GSE come soggetto attuatore
  • Richiesta di ammissione alle tariffe a valle dell’entrata in esercizio
    dell’impianto
  • Ampliamento della potenza incentivabile ed eliminazione dei limiti
    annuali di potenza. Previsti 1200 MW + periodo di moratoria di 14 mesi
    (24 per i soggetti pubblici)
  • Eliminazione del limite massimo di 1000 kW per il singolo impianto
  • Tariffe che premiano il grado di integrazione architettonica e l’uso
    efficiente dell’energia

 

Tipologie degli impianti ammessi all'incentivazione (art.2)

  • Non integrato (impianto al suolo o diverso dalle tipologie sottostanti)
  • Parzialmente integrato (secondo regole predefinite)
  • Integrato (secondo regole predefinite)

 

Iter per accedere all'incentivazione (art.5)

1) Il soggetto responsabile (SR) inoltra il progetto preliminare al gestore di rete e chiede la connessione alla rete (ev. servizio di scambio).
2) Ad impianto ultimato, SR comunica la conclusione dei lavori al gestore di rete.
3) Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, SR – pena la non ammissibilità alle tariffe incentivanti - è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della tariffa, insieme alla documentazione finale di entrata in esercizio dell’impianto.
4) Entro i successivi 60 giorni GSE verifica il rispetto delle disposizioni del DM e comunica a SR la tariffa riconosciuta.
5) GSE predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni tra SR e GSE, anche relative al premio sul risparmio energetico.

 

Valore della tariffa incentivante (Art. 6 e 7)

La tariffa incentivante dell’impianto è determinata in funzione della classe di potenza, della tipologia dell’impianto (grado d’integrazione) e dell’anno di entrata in esercizio dell’impianto (decresce nel tempo).
La tariffa può essere incrementata fino ad un massimo del 30 % a titolo di premio per l’efficienza energetica.
INCENTIVO RICONOSCIUTO ALL’ENERGIA PRODOTTA
Tariffe (euro / kWh) per impianti in esercizio entro il 31 dicembre 2008

 

 

Incremento del 5% delle tariffe incentivanti (art.6 - comma 4)

L’incremento vale:

  • per impianti non integrati, ricadenti nelle righe B e C (maggiori di 3 kW), il cui SR acquisisce – per l’impianto fotovoltaico - il titolo di autoproduttore ai sensi del Dlgs n.79/1999;
  • per impianti il cui SR è una scuola pubblica o paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
  • per impianti integrati in superfici esterne di involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
  • per impianti il cui SR è un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. I suddetti incrementi non sono tra loro cumulabili.

 

Variazione delle tariffe nel tempo (art.6)

  • L’energia prodotta dagli impianti FTV ha diritto all’incentivazione per un periodo di 20 anni a decorrere dall’entrata in esercizio degli impianti (tariffe anni 2007 e 2008 riportate nel DM).
  • Le tariffe, per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, saranno decurtate del 2 % rispetto al valore di riferimento degli anni 2007 e 2008, per ciascuno degli anni successivi al 2008.
  • Il valore della tariffa è costante in moneta corrente per tutto il periodo dell’incentivazione.
  • Con successivi decreti (a partire dal 2009) MSE e MATT provvederanno ad aggiornare il quadro delle tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 2010.

 

Premio per un uso efficiente dell'energia (Art. 7)

1) Il premio, per gli impianti fino a 20 kW operanti in regime di scambio sul posto, consiste in una maggiorazione della tariffa riconosciuta all’impianto, pari alla metà della percentuale di riduzione dell’indice di prestazione energetica conseguita nell’unità immobiliare alimentata dall’impianto (riduzione di almeno il 10%; premio massimo pari al 30%).
2) La realizzazione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di almeno il 10% del fabbisogno energetico già ridotto rinnova il diritto al premio; resta valido il limite massimo complessivo del 30%.
3) Il premio compete nella misura del 30% della tariffa base nel caso di unità immobiliari o edifici completati successivamente all’entrata in vigore del decreto, qualora conseguano un indice di prestazione energetica dell’edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C del Dlgs 192/2005).

 

Sequenza ipotizzata per la gestione del premio abbinato all'efficienza energetica

1) Il Soggetto Responsabile (SR) trasmette al GSE le certificazioni energetiche (ante e post intervento migliorativo).
2) Il GSE verifica la completezza della documentazione tecnica inviata da SR e comunica al SR il riconoscimento del premio.
3) Il riconoscimento del premio decorre dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della richiesta.

 

Condizioni per la cumulabilità (art. 9)

1) Restano valide le principali condizioni di non cumulabilità, stabilite nei precedenti DM: - contributi in conto capitale e/o interessi eccedenti il 20%. - certificati verdi e titoli di efficienza energetica.
2) Per le scuole pubbliche o paritarie e le strutture sanitarie pubbliche è possibile cumulare gli incentivi con contributi in conto capitale e/o interessi di qualunque entità.

 

 



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